“SE SI E’ VERAMENTE POVERI OCCUPARE CASE POPOLARI NON E’ REATO”


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"Non è perseguibile chi agisce sotto l'effetto di un vero stato di indigenza"

Cassazione:
"Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato".
Ribaltati i verdetti di condanna emessi nei confronti di una donna sola
e con figlio a carico: Secondo la Cassazione, occupare case popolari
non sempre è reato.

sentenza 26/09/2007.pdf

ROMA
– Occupare case popolari non sempre è reato, secondo la Cassazione. La
casa è un bene primario come la vita o la salute, scrivono i giudici.
Quindi non c'è reato se si agisce in uno stato di "reale indigenza". La
suprema Corte ha accolto il ricorso di una 38enne romana, sola e con un
figlio a carico, condannata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di
Roma per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà
dell'Iacp.
Scrive il relatore Pietro Zappia: "Rientrano nel concetto di danno
grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità
fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti
fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta
nell'articolo 2 della Costituzione", quello che garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo.
La Corte d'appello, "colpevole" di non aver svolto un'indagine
sufficiente per verificare lo stato di necessità lamentato dalla donna,
dovrà dunque riesaminare il caso.
La donna era stata condannata dal Tribunale della capitale a 600 euro
di multa, pena confermata dalla Corte d'appello nel dicembre scorso. Il
pronunciamento della Cassazione congela il verdetto e rimanda alla
corte di secondo grado il procedimento suggerendo ai giudici d'Appello
di verificare, con "una più attenta e penetrante indagine giudiziaria",
lo stato di povertà della ricorrente.
Per i giudici della Cassazione, il "diritto all'abitazione" merita di
essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona. Spiega la
Seconda sezione penale di piazza Cavour: "Rientrano nel concetto di
danno grave alla persona anche quelle situazioni che attentano alla
sfera dei diritti fondamentali della persona e l'esigenza di un
alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".

(Fonte: repubblica.it)

 


 

Accolto il reclamo di una donna di Roma
Stato di necessità giustifica occupazione casa
Lo ha stabilito la Cassazione, chiarendo il «diritto all'abitazione» va
annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità»

ROMA – Il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni
primari collegati alla personalità ». che meritano di essere annoverati
tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'articolo 2
della Costituzione): pertanto i supremi giudici ritengono che
l'occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e
in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare
alla condanna penale. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con
rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp
inflitta a una donna dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma.

LA VICENDA – Giuseppa D.A. – la donna di 39 anni, sola e con un
figlio a carico che ha occupato la casa popolare e nei confronti della
quale è scattato il processo – ha fatto ricorso alla Suprema corte
contestando la legittimità dei 600 euro di multa che le erano stati
comminati in primo grado con sentenza del 4 febbraio 2005, e in secondo
grado con decisione del 1 dicembre 2006. Secondo la donna, non era
stata svolta «alcuna indagine specifica» sulle sue condizioni di
indigenza che non le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al
mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che
aveva agito «in stato di necessità » con riferimento «al diritto
all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del
figlio». La Cassazione le ha dato ragione e ha ritenuto «fondato» il
suo reclamo.


LA SENTENZA –
Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour,
(sentenza 35580) che «rientrano nel concetto di «danno grave alla
persona» non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma
anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti
fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione
anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità
fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati
alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto
all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i
bisogni primari della persona». Adesso la Corte d'Appello di Roma dovrà
verificare le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per
verificare se effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità.
In tal caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.
27 settembre 2007

(Fonte: corriere.it)

Cassazione Roma Occupare case popolari non e' reato

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